
Art. 36 del DL Semplificazioni: un’opportunità per le start up innovative!
Al fine di favorire la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, nonché lo sviluppo, la diffusione e l’impiego delle tecnologie emergenti e di iniziative ad alto valore tecnologico, l’art. 36 del nuovo Decreto Semplificazioni prevede che le imprese, le Universita’, gli enti di ricerca e le società con caratteristiche di spin off o di start up universitarie di cui all’articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che intendono sperimentare iniziative attinenti all’innovazione tecnologica e alla digitalizzazione, possono presentare alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale i relativi progetti, con contestuale domanda di temporanea deroga alle norme dello Stato, diverse da quelle di cui al comma 3, che impediscono la sperimentazione. Nella domanda e’ indicato il titolare della richiesta e il responsabile della sperimentazione, sono specificate le caratteristiche, i profili di innovazione, la durata, le finalita’ del progetto e della sperimentazione, nonche’ i risultati e i benefici attesi, le modalita’ con le quali il richiedente intende svolgere il monitoraggio delle attivita’ e valutarne gli impatti, nonche’ gli eventuali rischi connessi all’iniziativa e le prescrizioni che si propongono per la loro mitigazione.
Le domande vengono contestualmente indirizzate anche al Ministero dello sviluppo economico, che, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli eventuali aspetti relativi alla sicurezza della circolazione, le esamina entro 30 giorni dal ricevimento e redige una relazione istruttoria contenente la proposta di autorizzazione alla competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero di preavviso di diniego. Non si applicano gli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il Ministero dello sviluppo economico puo’ richiedere chiarimenti o integrazioni della domanda al richiedente e, in tal caso, la
richiesta interrompe il termine di cui al primo periodo, che inizia a decorrere nuovamente dalla ricezione degli elementi richiesti o dalla scadenza del termine assegnato per la risposta.